Se il contribuente non provvede ad allegare al proprio fascicolo la copia del provvedimento impugnato rischia di vedersi respinto il ricorso. A questa conclusione, infatti, è pervenuta la Commissione Tributaria di Alessandria nella sentenza n. 195/01/01 del 6/6/2001, depositata il 20/6/2001. Secondo questa interpretazione restrittiva dell’articolo 22 del D.Lgs 546/1992 (che disciplina la fase della costituzione in giudizio) vengono limitati di molto i poteri istruttori della Commissione dando massima rilevanza all’assolvimento dell’onere della prova.
(Fonte: ItaliaOggi)
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