L’Assonime ha chiarito con la circolare n°38 del 6 luglio scorso su “participation exemption” e operazioni di riorganizzazione aziendale che in caso di scissioni e conferimenti con costituzione di nuove società il requisito della commercialità in capo alla destinataria dell’operazione (beneficiaria o conferitaria) va verificato senza tenere conto del patrimonio residuo della scissa o della conferente.
Secondo l’Associazione, le partecipazioni possedute dai soci della beneficiaria neocostituita, destinataria di un ramo aziendale commerciale, ancorché la scissa sia prevalentemente non commerciale, configurano un investimento in un soggetto di natura esclusivamente commerciale.
È come se la beneficiaria subentrasse sin dall’origine nel possesso del ramo aziendale scisso, a nulla rilevando il patrimonio complessivo della scissa.
Assonime, a sostegno del proprio orientamento, ricorda che la previsione dell’articolo 87, comma 2, del Tuir è volta a impedire ai soci della società partecipante che detengono partecipazioni in società che hanno natura immobiliare, di monetizzare in regime di agevolazione, attraverso la cessione delle partecipazioni, le plusvalenze latenti del compendio immobiliare, destinato a essere realizzato solo in sede di liquidazione della società partecipata.
Ma questo effetto indesiderato è scongiurato nel caso in cui la società beneficiaria neocostituita eredita esclusivamente il ramo commerciale della scissa e, quindi, non c’è motivo per non accordare alla loro cessione l’applicazione dell’esenzione.


