Qualsiasi tipo di pensione va assoggettata al prelievo IRPEF sulla base di quanto previsto dall’articolo 46 del TUIR. In particolare il secondo comma stabilisce che sono considerati redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati. Le ritenute vengono operate dagli enti previdenziali che erogano il trattamento.
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L’ASSEGNO VIENE TRATTATO COME LAVORO DIPENDENTE
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