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L’assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda

Con il Messaggio n. 1133 del 13-03-2017 l’INPS ha fornito chiarimenti circa i termini di presentazione delle domande per l’assegno di solidarietà ed ha chiarito che, tale assegno, può essere riconosciuto a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

A seguito di alcune perplessità sorte in merito all’ipotesi di presentazione tardiva dell’istanza, infatti, è stato richiesto un intervento chiarificatore al Ministero del Lavoro che, con nota prot. 1502 del 3 marzo, ha affermato che l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto, appunto, a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda. Quest’ultimo termine costituisce, sempre ad avviso del Ministero, il dies a quo al quale ancorare la decorrenza della riduzione dell’attività lavorativa e del relativo trattamento integrativo.

Non saranno indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta al giorno di presentazione della domanda ed in caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili, utilizzando il modello allegato 2 della circolare n. 176/2016.

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