La Corte Costituzionale, con l’Ordinanza n. 383 del 22 novembre – 6 dicembre 2001, ha cercato di dirimere il contenzioso circa la deducibilità o meno dal reddito complessivo dell’assegno di divorzio corrisposto in unica soluzione (anziché periodicamente). l’Amministrazione Finanziaria aveva sempre adottato un atteggiamento severo: la periodicità nella corresponsione degli assegni viene quindi assunta come una condizione essenziale e non derogabile. La Consulta nella pronuncia in parola ha escluso la violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione.
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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L’ASSEGNO DI DIVORZIO NON E’ DEDUCIBILE QUANDO E’ IN UN’UNICA SOLUZIONE
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