La Commissione Tributaria Regionale per la Campania, con la sentenza n. 9515/01 del 3 novembre 2016 ha affermato che il difensore della parte costituita che sia deceduta dopo la sentenza di primo grado, pur se munito di procura rilasciatagli anche per il secondo grado, non è legittimato a proporre appello in quanto, ai sensi dell’art. 1722 n° 4 c.c., la morte del mandante estingue il mandato.
I giudici della CTR di Napoli hanno dichiarato inammissibile l’appello proposto rifacendosi alla sentenza n° 18485/2010 della Corte di Cassazione, secondo cui il procuratore ha la facoltà di continuare a rappresentare la parte che gli abbia conferito il mandato, ancorché defunta dopo la costituzione in giudizio, soltanto all’interno della fase processuale in cui l’evento si è verificato.
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