Nel caso in cui i beni agevolati dalla disposizione Tremonti vengano alienati entro il periodo di sorveglianza, occorrerà rideterminare il reddito tenendo conto anche dell’eventuale detassazione goduta illegittimamente a suo tempo. Infatti l’articolo 4 prevede la revoca dell’agevolazione nel caso in cui i beni oggetto dell’investimento siano ceduti a terzi, dismessi, destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o del lavoratore autonomo, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o dell’attività di lavoro autonomo, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero entro il quinto periodo d’imposta successivo in caso di beni immobili. La circolare n. 90/E del 17 ottobre scorso ha invece chiarito che il trasferimento di azienda non determina alcuna perdita dell’agevolazione.
(Fonte: ItaliaOggi)
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L’ANTIELUSIONE LIMITA LA TREMONTI-BIS
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