L’Agenzia delle Entrate fornisce nuove istruzioni operative agli uffici periferici per la definizione delle liti potenziali disciplinata all’art. 15 della Finanziaria 2003, con la comunicazione di servizio n. 9 del 4 marzo. E’ da evidenziare che l’art. 15 dispone, infatti, che, entro dieci giorni dal perfezionamento (pagamento delle somme totali o della prima rata), il contribuente deve presentare all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento unitamente a un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite. I prospetti “forniti” dall’agenzia sono meramente esemplificativi, per cui in alcuni casi, avverte la nota, gli stessi andranno adeguati al singolo caso oggetto di definizione.
(Fonte: Il Sole 24Ore)
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