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L’Agenzia Entrate approva le modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

L’Agenzia Entrate, con Provvedimento n.86932 del 17 luglio 2013, procede all’approvazione delle modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore contenuti nei modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione UNICO 2013 e della modifica della modulistica degli studi di settore da utilizzare per il periodo di imposta 2012.

Le modifiche approvate, si legge nel provvedimento, sono le seguenti:

  • per gli studi di settore VG61A, VG61B, VG61C, VG61D, VG61E, VG61F, VG61G, VG61H sono modificate le specifiche telematiche al fine di adeguare il controllo bloccante confermabile del quadro “C”, relativo all’anno di inizio dell’attività (C00201), che deve essere minore o uguale al periodo di imposta;
  • per lo studio VM09A sono modificate le specifiche telematiche per correggere i controlli del quadro “Z” in base ai quali in presenza dei campi D01 e D03 devono essere rispettivamente presenti i campi Z01 e Z02;
  • per lo studio WK04U sono modificate le specifiche telematiche al fine di adeguare il controllo bloccante confermabile del quadro “D” in relazione ai campi D02004, D02005 e D02006;
  • nell’“ATTENZIONE” presente nelle istruzioni del quadro G sono sostituite la parole “modello Unico 2012” e “31 dicembre 2011 o precedenti” con, rispettivamente, le parole “modello Unico 2013” e “31 dicembre 2012 o precedenti”;
  • nello studio VM21E le istruzioni ai righi D64 e D65 vengono integrate con il riferimento al rigo D65 e la sigla dello studio, contenuta nella prima pagina delle istruzioni, è corretta in “VM21E”;
  • è previsto che i contribuenti che presentano gli studi di settore relativi alle attività di lavoro autonomo compilino il rigo V01 (o il rigo V04 nel caso di studi di settore con doppio quadro contabile) anche nel caso in cui hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti minimi nel periodo di imposta 2012, in modo da evitare che i controlli di coerenza tra i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e UNICO 2013 rilevino disallineamenti tra i dati contabili dovuti al particolare regime di determinazione del reddito applicato dagli stessi nei periodi di imposta precedenti al 2012.

Qui il Provvedimento.

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