L’opzione per il regime di branch exemption è irrevocabile e, di conseguenza, la scelta liberamente esercitata dal contribuente non può essere modificata a seguito di un ripensamento a posteriori sulla base di criteri di convenienza maturati successivamente, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore” con integrazione dei versamenti dovuti con lo scopo di ripristinare la modalità ordinaria di tassazione degli utili e delle perdite.
La precisa scelta esercitata nella dichiarazione dei redditi di avvalersi del regime di esenzione è infatti espressione di una manifestazione di volontà in relazione alla quale la dichiarazione assume il valore di atto negoziale, e può essere “rettificata” soltanto in presenza di dolo, violenza o errore.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 13 del 28 novembre 2018.


