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L’accoglimento, anche non integrale, della domanda processuale non giustifica la condanna alle spese processuali

La Corte di Cassazione, sez. I Civile, con la sentenza 19 febbraio–3 aprile 2015 n. 6080 ha statuito che, all’esito finale della lite, la parte che risulti vittoriosa per effetto dell’accoglimento anche non integrale della sua domanda, non puo’ subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente, salva l’ipotesi della trasgressione al dovere di lealta’ e probita’ previsto dall’art. 88 c.p.c..

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