La Corte di cassazione ha recentemente sentenziato, per il principio di prevalenza della sostanza rispetto la forma, che dopo la cessazione dell’attività d’impresa (e la chiusura della partita IVA) è comunque dovuta l’Iva per la cessione di beni a terzi.
Fonte: Corte di cassazione sentenza N. 16419 del 5 agosto 2016.


