La scelta del nuovo regime di tassazione si riflette sulla compilazione del modello.
Nel regime di tassazione per trasparenza, le perdite della partecipata, confluendo nel reddito del socio, è come se fossero prodotte dal socio stesso.
Quindi le perdite sono limitatamente o illimitatamente riportabili se il socio (non la società trasparente) si trova nei primi tre periodi d’imposta.
Questo principio generale di attrazione, anticipato dalle Entrate nella circolare n. 49/E del 22 novembre 2004 e ribadito durante Telefisco 2005, trova però delle deroghe in caso di:
perdite pregresse della partecipata;
eccedenze di perdite rispetto al patrimonio netto della partecipata formatesi in regime di trasparenza.


