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La tassazione delle somme per premi di risultato percepite sotto forma di benefit in assenza dei requisiti previsti per accedere al regime agevolato

L’Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 67/E del 9 giugno 2017 ha fornito chiarimenti in merito alla modalità di tassazione delle somme percepite per premi di risultato.

Nei modelli 730/2017 e Redditi PF 2017 è prevista l’indicazione delle somme percepite per premi di risultato al fine di fruire delle misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali previste dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Si ricorda che le agevolazioni permettono di applicare un’imposta sostitutiva del 10% sulle somme percepite e di detassare le somme erogate sotto forma di benefit (ad esempio opere o servizi in natura), nel limite di 2.000 euro, elevabile a 2.500 in casi particolari.

Le misure di favore non sono riconosciute se non sussistono i requisiti previsti dalla norma, di conseguenza il sostituto d’imposta assoggetta a tassazione ordinaria tutte le somme percepite, incluse quelle ricevute sotto forma di benefit.
Ma se il datore di lavoro, pur in assenza dei requisiti previsti, ha comunque riconosciuto al contribuente l’agevolazione fiscale, il contribuente è tenuto a tassare ordinariamente tutte le somme percepite, compresi i benefit, mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quindi è necessario aggiungere gli importi erogati sotto forma di benefit alle somme assoggettate ad imposta sostitutiva dal datore di lavoro. In particolare, ha chiarito la Risoluzione, nel modello 730/2017, l’importo dei benefit, risultante dal punto 573 della Certificazione Unica 2017, va indicato nel quadro C, rigo C4, colonna 3 (denominata “Somme imposta sostitutiva”). Lo stesso importo non va, pertanto, inserito nella successiva colonna 5 (denominata “Benefit”). Va ovviamente barrata la colonna 6 (denominata “Tassazione ordinaria”) del rigo C4, al fine di ricondurre a tassazione ordinaria l’intero importo esposto nella casella denominata “Somme imposta sostitutiva”, comprensivo del benefit.

Analogamente, nel modello Redditi Persone Fisiche 2017, nelle ipotesi in argomento, l’importo dei benefit risultante dal punto 573 della Certificazione Unica 2017 va indicato nel quadro RC, rigo RC4, colonna 3 (denominata “Somme imposta sostitutiva”), barrando la colonna 6 denominata “Tassazione ordinaria” del medesimo rigo RC4.

Si ricorda, infine, che per effettuare qualsiasi correzione di modelli 730 già trasmessi mediante l’apposita applicazione web è possibile annullare il 730 già inviato, dal 29 maggio al 20 giugno, e presentare una nuova dichiarazione entro il 24 luglio 2017.

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