Le Commissioni Tributarie provinciali di Ancona e di Firenze con le sentenze n. 1909 e n. 1295 hanno stabilito che l’unico soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale è l’utilizzatore; la normativa non ha effetti retroattivi e deve decorrere dal 1° gennaio 2016.
Fonte: sentenza n. 1909/2016 Ctp Ancona e sentenza n. 1295/2016 Ctp Firenze.


