La risoluzione n. 4 del 9/1/2002 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la stabile organizzazione in Italia della società residente all’estero è tenuta all’osservanza degli obblighi Iva soltanto per le proprie operazioni e non per quelle realizzate direttamente dalla casa madre straniera. Nel corso di una verifica fiscale i verbalizzanti, in particolare, accogliendo il principio della ´forza attrattiva’ della stabile organizzazione, avevano contestato alla branch l’omessa fatturazione e dichiarazione di operazioni riconducibili alla casa madre.
(Fonte: ItaliaOggi)
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