L. n. 742/1969 dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (G.U. 10/11/2014, n. 261).
Già a decorrere dal 2015 la sospensione dei termini è stabilita dal 1° al 31 agosto di ogni anno (mentre fino al 2014 operava un’interruzione dal 1° agosto al 15 settembre).
La sospensione feriale opera anche per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario e trova quindi applicazione per la proposizione del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente, per la costituzione in giudizio e per il deposito di documenti e/o di memorie illustrative.
La sospensione feriale dei termini processuali opera anche per la mediazione, anche in riferimento al termine di 90 giorni entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione.


