Ciò che conta è che le informazioni non siano acquisite in violazione di un diritto fondamentale di rango costituzionale o di una norma che ne vieti specificamente l’utilizzo.
Sono utilizzabili nell’accertamento e nel contenzioso con il contribuente i dati bancari acquisiti dal dipendente di un istituto di credito residente all’estero e ottenuti dall’amministrazione fiscale italiana mediante gli strumenti di cooperazione internazionale, senza che assuma rilievo l’eventuale illecito commesso dal dipendente stesso e la violazione dei doveri di fedeltà verso il datore di lavoro e di riservatezza dei dati bancari, che non godono di copertura costituzionale.
Lo ha ribadito la Cassazione con la pronuncia n. 17503 del 1° settembre 2016, non a caso resa in forma di ordinanza.


