Il vero responsabile del reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto è chi effettivamente gestisce la compagine ed è in grado di assolvere gli adempimenti fiscali.
L’amministratore di diritto è un mero prestanome, che concorre nel reato a titolo di corresponsabilità per omesso impedimento dell’evento. Questi, difatti, non ha alcun potere di ingerenza nella compagine societaria ma, avendo accettato la carica, ne ha assunto anche i rischi connessi, tra cui quelli dell’articolo 2639 del codice civile.
È quanto emerge dalla sentenza n. 47239 del 10 novembre 2016, della terza sezione penale della Cassazione, secondo cui, per taluni reati societari, nel delitto di omesso versamento dell’Iva, il dato fattuale della gestione sociale deve prevalere su quello solo formale.


