La Consulta, in un passaggio interpretativo della sentenza 156/2001, ha stabilito alcuni limiti applicativi dell’Irap che ne escludono l’applicabilità su alcune tipologie di lavoratori autonomi. In particolare, l’Irap non si può applicare nel caso in cui l’attività non sia caratterizzata dalla presenza di una organizzazione, di capitali o lavoro altrui. Come dire, non dovrà più pagare l’imposta regionale il professionista o l’artigiano che basa la propria attività soltanto sul proprio lavoro, senza una organizzazione alle spalle e senza dipendenti. La Corte dice infatti che almeno un milione tra artigiani, professionisti, commercialisti, fiscalisti, ingegneri, agenti di commercio, senza dipendenti e senza capitali investiti in attrezzature, sono automaticamente esentati per il futuro dal pagare l’imposta. Di più, possono legittimamente richiedere la restituzione dell’Irap versata negli ultimi tre anni.
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO
LA SENTENZA SULL’IRAP METTE NEI GUAI LE REGIONI
Fonte:


