La Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, con la sentenza n. 11844 del 09 giugno 2016 si e’ espressa in tema di impugnazioni civili chiarendo che, in caso di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l’intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata.
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