Negli accordi di ristrutturazione dei debiti, non può essere detratta l’Iva relativa alla parte di credito perso e conseguentemente dedotto dal reddito d’impresa. Sono queste le conseguenze del mancato coordinamento tra la normativa Iva (Dpr 633/72) e quella sulle imposte sui redditi (Dpr 917/86), recentemente modificata nella parte relativa alla valutazione dei crediti dal decreto Sviluppo.
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La ristrutturazione del debito non porta alla detrazione Iva
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