Nel testo della commissione Vietti si legge, all’art. 1, che ´per professione intellettuale s’intende l’attività, anche organizzata, diretta al compimento di atti ovvero alla prestazione di servizi e opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e in via prevalente con lavoro intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studio universitario o di pari livello avente valore legale’.
Questa enunciazione incorpora un insieme di elementi strutturali che devono essere messi in evidenza e resi chiari al pubblico. L’enunciato invero implicitamente afferma e dichiara:
a) il riconoscimento dell’esistenza di una nuova classe (meglio, d’un nuovo ceto) avente un rilievo economico importantissimo;
b) l’attestazione che è nato (ed è operante) un tipo di lavoro ulteriore e diverso rispetto al lavoro tradizionale che ha caratterizzato tutta la società industriale.
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LA RIFORMA VIETTI DELLE PROFESSIONI: UNA VERA RIVOLUZIONE SOCIALE
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