Il passaggio dal vecchio regime societario a quello delineato dalla riforma si presenta particolarmente delicato per le cooperative esistenti al 1° gennaio 2004.
Le società cooperative, indipendentemente dalla circostanza che al 31 dicembre 2003 abbiano applicato e rispettato i principi mutualistici richiamati nell’articolo 14 del Dpr 601/73, possono deliberare la trasformazione in società di capitali o di persone.
Questa facoltà è concessa in occasione dell’entrata in vigore del nuovo diritto societario per tutte le coop. Successivamente le cooperative che sceglieranno la mutualità prevalente, in base agli articoli 2512 e seguenti, non potranno più procedere alla trasformazione in società commerciali, fatta salva l’ipotesi che deliberino anche la rinuncia alla mutualità prevalente.


