Inammissibile, per i giudici di legittimità, l’originaria impugnazione proposta dal contribuente basata sul fatto che non era venuto a conoscenza della cartella e dei ruoli.
Il riconoscimento del debito, provato dalla domanda da parte del contribuente di rateizzare la cartella, comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con la pretesa di non avere ricevuto notifica delle cartelle.
È, in sintesi, il contenuto dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 16098 del 18 giugno 2018.


