La via telematica non incide sulle regole generali: sono le parti a essere chiamate in cassa per il recupero dell’imposta suppletiva in caso di errori nell’autoliquidazione.
In tema di imposta di registro il notaio rogante che in sede di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del Dlgs 463/1997, è responsabile d’imposta, ma i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano sempre le parti sostanziali dell’atto alle quali è legittimamente notificato l’avviso di liquidazione anche se le stesse hanno provveduto a versare al notaio la somma dovuta a titolo di imposte.
È quanto statuito dai giudici della Ctr di Campobasso, con la sentenza 485 del 14 ottobre 2016.


