È illegittimo il provvedimento con cui la regione, ridefinendo gli ambiti territoriali all’interno dei quali i medici di medicina generale possono operare, limita la facoltà di scelta degli assistiti in favore dei primi a un ambito territoriale più circoscritto rispetto a quello su cui insiste l’azienda sanitaria locale (nella specie, ai più ristretti elenchi dei distretti in cui l’azienda era stata suddivisa).
Fonte: Consiglio di Stato; sezione III; sentenza, 10-02-2016, n. 565 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


