Una verifica fiscale, per la sua complessità, richiede più di una visita, ma non viene meno la unitarietà dell’operazione, né si ravvisa lesione del diritto alla difesa.
La legittimità degli accessi ispettivi è infatti garantita anche in presenza di un’unica autorizzazione originaria e preventiva. Le ispezioni della Amministrazione finanziaria sono valide anche se l’autorizzazione è stata rilasciata solo per il primo accesso. Non rileva nemmeno che il secondo sopralluogo sia avvenuto a distanza di molto tempo. Questo è il principio posto, di recente, dai giudici di legittimità con la sentenza n. 17357 del 16 luglio 2013.


