Al fine di assolvere all’obbligo motivazionale è sufficiente che nella cartella di pagamento venga richiamato l’avviso di accertamento impugnato e la pronuncia giudiziale
La suprema Corte, con sentenza n. 12661 del 17 giugno 2016, ha stabilito che lo sgravio parziale di una cartella di pagamento, con riduzione della pretesa impositiva originariamente iscritta a ruolo, conseguente a un giudicato tributario, non necessita di una motivazione particolare, in quanto non costituisce esercizio di una nuova pretesa fiscale.
I fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di un giudicato tributario formatosi a seguito della controversia instaurata per maggiore Irpef dovuta in relazione agli avvisi di accertamento emessi, per l’anno 1991, a carico di varie società e dei soci, quanto al loro reddito di partecipazione, iscriveva a ruolo, a titolo definitivo, le somme dovute in dipendenza di tale giudicato, con il quale erano stati confermati solo gli accertamenti a carico di una delle tre società e di due soci, senza applicare le sanzioni poiché intrasmissibili agli eredi, i quali impugnavano la conseguente cartella di pagamento.


