La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2606 del 2 febbraio 2018, ha statuito che la pensione di reversibilità va riconosciuta "anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, assolvendo il trattamento alla funzione di sostentamento in precedenza indirettamente assicurato dalla pensione in titolarità del coniuge defunto".
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