Nella sentenza della Corte costituzionale n. 477 depositata il 26/11/2002 viene sancito che gli effetti della notificazione degli atti a mezzo posta devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (come l’agente postale), totalmente sottratta al controllo e alla disponibilità del notificante medesimo. Sarebbe dunque sufficiente che nel caso di utilizzo del servizio postale, ai fini del perfezionamento della notifica non deve farsi riferimento al momento in cui l’atto notificando viene portato a conoscenza del destinatario, ma è sufficiente che lo stesso venga consegnato dall’interessato all’ufficiale giudiziario.
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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LA NOTIFICA A MEZZO POSTA SI PERFEZIONA CON LA CONSEGNA DELL’ATTO ALL’UFFICIALE
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