L’Assonime si pronuncia, con la circolare 15 del 27 marzo, sulle novità introdotte dal decreto legislativo 231/2002, sugli interessi di mora nei pagamenti delle transazioni commerciali. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti conclusi dopo l’8 agosto 2002. In mancanza di deroga scritta sorgono problemi probatori. Per le modalità di rilevazione in bilancio «la tesi prevalente è quella della loro contabilizzazione per maturato, alla stessa stregua degli interessi corrispettivi». Quindi, gli interessi di mora devono considerarsi acquisiti al patrimonio del creditore giorno per giorno, in ragione della durata del diritto. Non rilevare in contabilità tali crediti (in quanto giudicati di difficile recuperabilità) espone le imprese a rischi di immediata tassazione.L’Assonime ricorda inoltre che sono allo studio novità di natura legislativa che potranno stabilire la tassazione per cassa degli interessi di mora nelle transazioni commerciali.
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