Ritorna per tre anni lo speciale indennizzo, pari al minimo di pensione Inps, a favore dei piccoli esercenti che riconsegnano la licenza. A ridare nuova vita al beneficio (la cosiddetta rottamazione dei negozi) è l’art. 72 della legge n. 448/2001, la Finanziaria 2002. L’Inps con la circolare n. 20/2002 ha dettato le disposizioni operative.
L’indennizzo, spetta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
– 62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni di età, se donne;
– iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, per almeno cinque anni nella gestione Inps degli esercenti attività commerciali.
La corresponsione dell’indennità è subordinata alle seguenti condizioni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004:
– cessazione definitiva dell’attività commerciale;
– riconsegna al comune dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale .
– cancellazione dal registro delle imprese presso la Camera di commercio;
Per ottenere l’indennizzo occorre presentare apposita domanda (in passato l’Inps aveva predisposto il mod. Com/207) entro il 31/1/2005.
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LA MINIMA A CHI CHIUDE IL NEGOZIO
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