Il periodo di sospensione dei termini processuali, previsto dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, si applica anche al processo tributario; conseguentemente, dal 1° agosto al 15 settembre, tutti i termini processuali subiscono una sospensione di diritto.
L’istituto introduce una sorta di “parentesi” fra l’inizio della decorrenza dei termini e la sua conclusione, all’interno della quale non si verificano né decadenze né prescrizioni. Naturalmente, se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo di sospensione, tale inizio è differito alla fine di detto periodo.
Un articolo di Valeria Fusconi e Gianfranco Antico illustra, in concreto, come si atteggia l’istituto della sospensione dei termini con riferimento alle principali scadenze tributarie, tenuto conto, altresì, dell’ulteriore sospensione disposta dalla riapertura dei termini per usufruire dei condoni fiscali (clicca qui per leggere l’articolo).


