Con la sentenza 9366 dell’11 giugno 2003 la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di una società edile calabrese, vincitrice del bando per la sistemazione della foce di un fiume ma in seguito esclusa dall’esecuzione dell’opera , ha stabilito il pieno risarcimento all’azienda danneggiata dalla pubblica amministrazione; infatti, secondo la Corte, sfilare a un’impresa l’esecuzione di un appalto, senza formalizzare il ripensamento, è un comportamento inaccettabile, che fa nascere il diritto del soggetto privato a essere ripagato del torto subìto.
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