E’ stata pubblicata la massima sul computo del termine per l’opposizione alla fusione o alla scissione, sospensione feriale dei termini e ricevibilità dell’atto (art. 2503 Codice civile), redatta dalla Commissione per l’elaborazione di principi uniformi in tema di società del Consiglio Notarile di Milano.
Decorsi 60 giorni dall’ultima iscrizione presso il Registro delle imprese delle relative delibere, l’atto di fusione (o di scissione) può essere ricevuto, e quindi depositato per l’iscrizione, pur non essendo trascorso l’ulteriore periodo di cui il termine per l’opposizione dei creditori sarebbe maggiorato in caso di applicazione della sospensione feriale.
La massima intende chiarire che, allo stato, la dibattuta questione dell’applicazione della sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742 al termine previsto dall’articolo 2503 Codice civile non può considerarsi ostativa alla ricevibilità dell’atto, da parte del notaio.
La tesi dell’applicazione della sospensione feriale al periodo di due mesi (ora 60 giorni) di cui al predetto articolo 2503 è stata indicata al Registro delle Imprese di Milano dal Giudice del Registro medesimo, con direttiva in data 5 luglio 2000.


