Con la sentenza n.9779 depositata il 18/06/2003, la Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire il dubbio sulla validità di un atto di accertamento sottoscritto in modo illeggibile.
Nel caso in questione ci si riferiva ad un accertamento ai fini Iva mancante del sigillo dell’ufficio di provenienza e riportante la firma illeggibile del (presunto) titolare dell’ufficio stesso.
La Corte ha comunque considerato valido l’atto impugnato, in quanto “la carenza del sigillo è un requisito meramente esteriore del documento” e la leggibilità della firma non è essenziale quando il comportamento dichiarativo “sia tale da assicurare la riferibilità della dichiarazione”.
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