Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 169 dell’11 novembre 2015, ha chiarito che l’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933 non pone alcun limite di durata all’iscrizione nel Registro dei praticanti Avvocati.
Di conseguenza, deve ritenersi illegittima la cancellazione disposta nei confronti del praticante pur a seguito della scadenza del termine massimo di sei anni per l’esercizio del patrocinio.
La norma regolamentare per lo svolgimento della pratica forense approvata dal Consiglio dell’ordine territoriale che modifichi la predetta legge è illegittima e, come tale, deve essere disapplicata.


