La Corte di Cassazione Civile, con l’Ordinanza n. 24076 del 3 ottobre 2018 ha ribadito il principio secondo cui “la distanza minima di dieci metri tra le costruzioni, stabilita dall’articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, deve osservarsi in modo assoluto, poiché la “ratio” della norma non è la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e sicurezza. Tale norma va pertanto applicata indipendentemente dall’altezza degli edifici antistanti e dall’andamento parallelo delle pareti di questi, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l’avanzamento di una o di entrambe le facciate medesime porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento”.
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