Due pronunce ministeriali, entrambe datate 12 Giugno (la circolare 50/E e la risoluzione 184/E), restringono l’ambito di applicazione della detrazione Irpef del 36/41% sulle spese per lavori di manutenzione e ristrutturazione edilizia. Le Entrate riconoscono così che il convivente può detrarre, ma a condizione che si tratti di spese effettuate nell’abitazione dove la convivenza si svolge (tra l’altro non importa che si tratti o meno dell’abitazione principale). La detrazione dunque compete «anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori», riferendosi evidentemente non al caso del convivente che esegue lavori nell’appartamento dove si svolge la convivenza, ma al convivente che spende in qualsiasi proprietà immobiliare dell’altro coniuge.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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LA DETRAZIONE IRPEF PER IL CONVIVENTE SOLO SULLE SPESE DELLA CASA IN COMUNE
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