Fino al 30 giugno 2003 gli acquirenti di immobili ristrutturati e venduti da imprese edili e cooperative potranno fruire della detrazione del 36% pari al valore dell’intervento di recupero eseguiti. Lo stabilisce il nuovo articolo 7 del disegno di legge per la Finanziaria 2002, che ha limitato a questo caso particolare la proroga fino alla metà del 2003 per le agevolazioni legate a interventi edilizi. Secondo l’articolo 7 il valore su cui va calcolata la detrazione del 36% è pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante dall’atto pubblico di compravendita o di assegnazione. La condizione per fruire dello sconto è che l’impresa abbia comunque terminato i lavori entro il 31 dicembre 2002.
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