La detrazione dell’IVA sulle spese legali a tutela dell’amministratore e/o dei dipendenti

La Sezione tributaria della Corte di cassazione è recentemente tornata a pronunciarsi sul tema della detraibilità dell’IVA riferita a spese legali sostenute da una società per la difesa penale dei propri amministratori e/o dipendenti.

In particolare la Corte di cassazione ha ribadito che il diritto alla detrazione dell’IVA presuppone un nesso “diretto e immediato” tra l’acquisto di beni o servizi e una o più operazioni tassate a valle o, più in generale, l’attività economica del soggetto passivo. L’analisi della Corte parte da un consolidato principio civilistico, mutuato dalla disciplina del mandato e, in particolare, dall’articolo 1720 codice civile, ossia che affinché un costo sostenuto dall’amministratore possa essere rimborsato dalla società, è necessario che esso sia stato affrontato “a causa”, e non semplicemente “in occasione”, del proprio incarico.

Le spese per la difesa in un processo penale, anche qualora questo si concluda con il proscioglimento dell’accusato, non scaturiscono direttamente dall’adempimento del mandato, bensì da un “elemento intermedio”, ovvero l’iniziativa di un terzo (l’accusa), che, seppur rivelatasi infondata, spezza il nesso di causalità diretta con l’attività di gestione. La Corte ha chiarito che “si estende alle sole spese effettuate per espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere, ossia a quelle spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all’esecuzione dell’incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all’esecuzione dell’incarico, mentre esulano dall’ambito applicativo della norma quelle spese sostenute per attività svolte in occasione del mandato stesso”.

Traslando poi il principio sul piano della deducibilità del costo, la Corte afferma che l’inerenza richiesta dall’articolo 19 Dpr n. 633/1972 esige la medesima correlazione diretta con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili. I costi per la difesa penale, invece, non sono qualificabili come costi di “operazioni sociali legittime”, poiché la loro finalità primaria è quella di tutelare l’interesse del singolo individuo, non quello dell’impresa a produrre reddito imponibile. L’esito del procedimento penale non può retroattivamente mutare la natura di un costo, la cui inerenza va valutata al momento del suo sostenimento e in relazione alla sua causa genetica, non ai suoi effetti eventuali e futuri. Tale precisazione rafforza la barriera tra l’accertamento del fatto, proprio dei giudizi di merito, e la sua qualificazione giuridica, che costituisce il nucleo del giudizio di legittimità, ribadendo che l’inerenza è un concetto da valutare ex ante e non ex post.

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