La sanatoria prevista dall’art. 9-bis si applica anche per gli omessi versamenti periodici e in acconto, nonché per le compensazioni indebite. I conseguenti pagamenti, da effettuarsi entro il 16/4/2003, non possono essere compensati. In caso di iscrizione a ruolo, i pagamenti vanno eseguiti alla scadenza della rata, anche se successiva alla predetta data del 16/4. Sono le precisazioni fornite dall’agenzia delle entrate in risposta ai quesiti di ItaliaOggi , in merito ad alcune incertezze sulla definizione agevolata delle violazioni di omesso o ritardato versamento.
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LA DEFINIZIONE CONSENTITA SE IL DEBITO EMERGE IN DICHIARAZIONE
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