Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, con la Sentenza n. 16598 del 05 agosto 2016, hanno stabilito che il fatto che l’appellante si costituisca tramite deposito di una “velina” in luogo dell’originale della citazione non determina l’improcedibilità dell’appello, ma una nullità che l’appellante può sanare fino alla prima udienza di trattazione, senza di che la nullità stessa si consolida e l’appello diviene improcedibile.
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