Corte di giustizia Ue con la sentenza C-319/02 di ieri, ha sancito che il riconoscimento di un credito d’imposta solo per i dividendi nazionali (e non anche per quelli distribuiti da società di altri Stati Ue) costituisce ostacolo alla libertà di circolazione dei capitali garantita dall’ordinamento comunitario (articolo 56 del Trattato di Roma).
Inoltre limita la raccolta di capitali, da parte di società comunitarie, al di fuori del proprio Stato di residenza.


