La domanda di indennizzo per l’eccessiva durata in Italia di una procedura di liquidazione coatta amministrativa deve essere dichiarata ricevibile, in quanto lo Stato italiano è incorso nella violazione dell’art. 13 della convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, escludendo per tale ipotesi il diritto all’equa riparazione
Fonte: Corte Europea dei diritti dell’uomo; sentenza, 11-01-2018 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


