L’art. 21 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’art. 2, par. 1, l’art. 2, par. 2, lett. a), e l’art. 6, par. 1, della direttiva 2000/78/Ce del consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una disposizione, quale quella di cui al procedimento principale, che autorizza un datore di lavoro a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di venticinque anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno, giacché tale disposizione persegue una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e i mezzi per conseguire tale finalità sono appropriati e necessari.
Fonte: Corte di Giustizia dell’Unione Europea; sezione I; sentenza, 19-07-2017, n. causa C-143/16 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


