Fintanto che il cittadino di un paese extra Ue o un apolide abbia un fondato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine o di residenza, questa persona deve essere qualificata come rifugiato ai sensi della direttiva 2011/95 e della convenzione di Ginevra del 1951, indipendentemente dal fatto che lo status di rifugiato ai sensi della direttiva le sia stato formalmente riconosciuto.
Fonte: (Corte di giustizia dell’Unione Europea; grande sezione; sentenza, 14-05-2019) – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


