L’art. 4, par. 2, della direttiva 2000/78/Ce del consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con gli art. 9 e 10 di quest’ultima, nonché con l’art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, qualora una chiesa o un’altra organizzazione la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali alleghi, a sostegno di un atto o di una decisione quale il rigetto di una candidatura a un posto di lavoro al suo interno, che, per la natura delle attività di cui trattasi o per il contesto in cui tali attività devono essere espletate, la religione costituisce un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica di tale chiesa o di tale organizzazione, una siffatta allegazione deve, se del caso, poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo al fine di assicurarsi che, nel caso di specie, siano soddisfatti i criteri di cui all’art. 4, par. 2, della suddetta direttiva.
Fonte: Corte di Giustizia dell’Unione Eutopra; grande sezione; sentenza, 17-04-2018, n. causa C-414/16 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


