La Corte di Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 3805 del 16 febbraio 2018, ha chiarito che, in tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la carenza della sottoscrizione digitale del ricorso e la mancanza, nella relata, della firma digitale dell’avvocato notificante non è causa d’inesistenza dell’atto.
Inoltre, l’articolo 156 del c.p.c. stabilisce che, anche alle notifiche PEC, deve applicarsi il principio secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (sentenza SS.UU. n. 7665/2016).
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